Un difficile equilibrio tra repressione e prevenzione.

Il traffico di esseri umani dopo il Protocollo dell’ONU

Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo il 15 Dicembre del 2000, sono stati inseriti due protocolli: uno contro il traffico di esseri umani, l’altro contro il contrabbando di clandestini.
Si tratta di una svolta decisiva per la realizzazione degli intenti della Dichiarazione della Conferenza Ministeriale di Napoli, approvata nel 1994 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che considerava il fenomeno non più in un’ottica di politica interna, di competenza dei singoli stati, ma di una rilevante questione di politica internazionale che metteva in gioco – e il tragico attentato alle Twin Towers lo ha confermato sotto una nuova e più drammatica luce – la loro stessa sicurezza.
Il traffico di esseri umani è gestito da organizzazioni criminali di etnie diverse, che operano contemporaneamente in più paesi, unite da interessi comuni. La loro attività è complessa e articolata secondo un processo criminoso che prevede compiti differenziati nei diversi paesi, a seconda che questi siano di provenienza, di transito e di destinazione finale. Il reclutamento costituisce il lavoro della prima fase, il trasferimento quello della seconda, l’accoglienza e l’integrazione quello finale.
Tutto il meccanismo presuppone l’apporto di risorse umane e finanziarie e un supporto organizzativo qualificato.
Infatti le organizzazioni sono articolate su tre livelli:
• superiore, costituito su base etnica, che pianifica e gestisce il traffico dal paese di origine a quello di destinazione, senza che i capi entrino in contatto diretto con i clandestini;
• medio, radicato normalmente nelle zone di confine, con il compito di predisporre la falsificazione delle documentazioni, corrompere, scegliere mezzi ed itinerari, consegnare eventualmente i clandestini ai destinatari;
• basso, costituito da gruppi locali che ricevono e smistano gli immigrati avviandoli ad attività illegali, trattenendo in alcuni casi parte dei loro salari.
Tali attività fioriscono grazie ad una fitta rete di relazioni d’affari con le organizzazioni criminali locali e si configurano come scambio di prodotti e servizi. Nel nostro sud, la mafia, controllando il territorio, consente lo sbarco dei clandestini in cambio di partite di droga, armi e tabacchi; sono ormai accertate le relazioni tra camorra e criminalità nigeriana in merito all’esercizio della prostituzione.
La repressione – che da sola non basta – richiede un impegno gravoso e non può risultare proficua se non si garantisce una stretta collaborazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei vari paesi, all’interno di un quadro normativo omogeneo che faciliti lo scambio di informazioni e l’impiego di strumenti investigativi adeguati.
Secondo l’International Center of Migration Policy Development, sono circa 400 mila le persone che ogni anno entrano illegalmente in Europa; i clandestini abitanti sul territorio sarebbero tra i 3 e gli 8 milioni, cioè fino ad un terzo degli immigrati. L’international Organisation for Migration ritiene che i profitti di questa pratica criminosa siano passati dai 2,6 miliardi di dollari nel 1991 ai 10-15 del 2002. E il dato non calcola i profitti derivanti dalla permanenza clandestina e il conseguente danno arrecato ai sistemi fiscali, sanitari e previdenziali dei paesi ospitanti, per non parlare dei livelli di legalità e di democrazia.
Nella civilissima Europa il 2,5% della popolazione residente è dunque istituzionalmente costretta a vivere nell’illegalità; anche i regolari sono privati, parzialmente o totalmente, nei diversi stati dei loro diritti politici. Purtroppo anche in quelle aree del pianeta dove la normativa è più omogenea e i problemi dell’immigrazione storicamente radicati, tale percentuale non tende a diminuire: è il caso degli Usa dove un residente su dieci è immigrato, o del Canada dove la percentuale sale a uno su sei.
La Convenzione di Palermo appare incisiva sul piano della repressione, ma non può risolvere alle radici il problema, a meno che non venga affiancata ad una adeguata strategia di prevenzione concordata a livello internazionale ed europeo e soprattutto rispettosa dei diritti umani.
Allo stato attuale su questo punto occorre fare molto di più. L’attuale normativa italiana, ad esempio, reprime il lavoro forzato, la riduzione in schiavitù, lo sfruttamento della prostituzione. L’art.18 della legge 286/98 prevede un particolare sistema di protezione in base al quale è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno di 6 mesi rinnovabile, quando nel corso di operazioni di polizia, di un procedimento penale per un delitto grave, o nel corso di interventi dei servizi sociali, sono accertate forme di violenza o di sfruttamento nei confronti di uno straniero a causa del suo tentativo di sottrarsi all’associazione criminale.
Si tratta di una repressione riguardante gli aspetti più drammatici della clandestinità che emergono per scelta e ribellione delle vittime: la valenza preventiva della legge non incide sulla effettiva manifestazione del fenomeno, in quanto si attiva solamente per impedire un ulteriore peggioramento delle condizioni del clandestino che, paradossalmente, può trovare una via d’uscita alla sua tragedia solo attraverso un percorso, almeno nella parte iniziale, criminoso.
Cosa è previsto per tutti coloro che sono irregolari o clandestini? Che attenzione merita ai nostri occhi di cittadini europei la sofferente quotidianità, fatta di emarginazione, sfruttamento e mortificazione, di quanti sono costretti a vivere come fuori legge persino nella ricerca e nello svolgimento di un lavoro onesto? La stessa normativa, che prevede sino a tre anni di reclusione per chi dà lavoro ad un immigrato clandestino, lungi dal prevenire lo sfruttamento, lo aggrava condannando il lavoratore ad una condizione di schiavitù. Se i dati relativi alla loro presenza sul nostro territorio sono attendibili (considerato che solo una minoranza è dedita alla prostituzione e ad attività criminose), è evidente che la norma è largamente disattesa, creando un’area di illegalità che si estende oltre l’ambito delle organizzazioni malavitose.
Inoltre in che misura è ammissibile che il lavoro nero assuma diverso rilievo penale se la vittima è un immigrato clandestino piuttosto che un cittadino italiano ? L’economia sommersa rappresenta un vergognoso primato per il Paese, e per il Sud in particolare. Emarginare dal mercato del lavoro intere fasce di residenti di fatto non solo non garantisce un serbatoio inesauribile di manodopera, ma inoltre indebolisce la posizione degli immigrati regolari e dei lavoratori italiani. Di conseguenza diventano inattendibili i dati sulla disoccupazione, rilevati sulla base di posti stabili e regolari.
E che dire sulla programmazione dei flussi che fa riferimento al Paese legale piuttosto che a quello reale? Di fronte all’intensificazione dell’immigrazione clandestina c’è il rischio di una evidente dispersione delle risorse: un conto è combattere l’ingresso nel territorio italiano, altro è sradicare l’illegalità che ruota intorno a questo fenomeno quando il clandestino vive presso di noi.
Mentre la prima lotta va intensificata, la seconda deve mutare obiettivi e strategie. Su questo versante un ulteriore inasprimento generalizzato della repressione non fa altro che ghettizzare definitivamente questa minoranza nell’illegalità, in stridente contrasto con la nostra tradizione di cultura giuridica che si propone come obiettivo del suo esercizio l’inclusione nella legalità e non il contrario.
Ma questa è una considerazione di principio. Dal punto di vista pratico, soprattutto in riferimento alle preoccupazioni di ordine pubblico, occorre rendere più incisiva la lotta alla criminalità distinguendo tra le diverse condizioni in cui vive il clandestino. Per raggiungere questo obiettivo l’unico mezzo è quello di favorire l’emersione consentendo il rientro nella legalità per via ordinaria. Si tratta di procedere al pieno riconoscimento del diritto di accesso al lavoro, così come già avviene per il diritto alla salute e, parzialmente, per quello all’istruzione. Non bastano le impronte digitali per garantire l’emersione e la rintracciabilità dell’immigrato, di quello clandestino soprattutto: nella repressiva Svizzera, oggi un residente su cinque è immigrato! E non è pensabile ricorrere a deportazioni di massa o riempire le carceri, con il risultato di rendere poi urgenti provvedimenti di indulto o di depenalizzazione dei reati.
Il rapporto Italia 2003 redatto dall’EURISPES, delineando un profilo allarmante dello stato della legalità nel nostro paese, rivela come il ruolo degli immigrati sia assolutamente marginale e subalterno rispetto alla grande criminalità organizzata; eppure per il 36,4% dei soggetti intervistati c’è un indubitabile legame tra immigrati e criminalità. La realtà dei fatti mostra che la maggior parte della popolazione carceraria immigrata è dedita a forme di microcriminalità ed è costituita da clandestini ai quali sono precluse regolari possibilità di sostentamento.
Perché non si effettuano indagini volte a verificare quanto gli immigrati, e soprattutto i clandestini e/o gli irregolari, siano vittime e non soggetti di violenza e illegalità in tutti i settori della vita sociale? Quali sono i risultati del monitoraggio dei fenomeni di criminalità relativi all’immigrazione clandestina attivato dal Ministero degli Interni nell’agosto del 2001 e quali reati sono emersi?
Quando si parla di politiche repressive relative a grandi fenomeni malavitosi transnazionali – il proibizionismo attivato contro il contrabbando di sigarette o al narcotraffico – di fronte alla modestia dei risultati conseguiti, è frequente il richiamo a logiche della riduzione del danno, che incrinano la compattezza della normativa internazionale. Tuttavia è certo che tali politiche repressive non ledono i diritti umani.
Al contrario, per quanto riguarda i fenomeni migratori, il godimento del diritto alla libertà di movimento e dell’accesso al lavoro in condizioni di pari opportunità non solo viene sospeso, ma si configura addirittura come reato, in nome di una anacronistica concezione della sovranità degli stati.
Di fronte a questa contraddizione pare inevitabile che le politiche semplicemente repressive vadano incontro ad un inesorabile fallimento.
Si è rilevato quanti degli immigrati regolari siano passati attraverso una fase lunga e dolorosa di clandestinità ?
Che significato hanno avuto le ripetute sanatorie e l’ultima “regolarizzazione” se non quello di una constatazione del fallimento di politiche dell’immigrazione che non hanno saputo essere né repressive né preventive?
Il punto debole nel protocollo dell’ONU sul traffico di esseri umani è quello relativo alla prevenzione del fenomeno e questa lacuna finirà per pregiudicare ogni strategia puramente repressiva; urge sottolineare che non si potrà mai parlare di una prevenzione realmente efficace fino a quando non si garantirà l’accesso permanente alla legalità a tutti gli esseri umani sulla base del pieno riconoscimento dei loro diritti, in particolare di quello alla legalità del lavoro.
Un sano pragmatismo potrebbe rappresentare una tappa fondamentale per la realizzazione del villaggio globale della democrazia.

Fonti: G. Sciacchitano (Dike Roma 6/03), “Il traffico di essere umani dopo il Protocollo Dell’ONU”, in EURISPES, Rapporto Italia 2003.
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